Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/mhd-01/www.giureconsulto.net/htdocs/wp-content/themes/newsup/single.php on line 88

Quando parliamo di lavorare nello spettacolo facciamo riferimento a moltissime differenti professionalità, che comprendono non solamente attori e attrici, ma anche tutti coloro che operano dietro le quinte, ovvero tecnici di vario tipo e genere, fotografi, assistenti, segretarie e in genere tutte le persone che concorrono ad progettare, realizzare e distribuire una produzione teatrale, cinematografica o televisiva.

Dal punto di vista normativo, la normativa vigente offre una regolamentazione speciale per chi lavora nel mondo dello spettacolo, tenendo in considerazione appunto le peculiarità di questa attività rispetto le altre categorie di attività lavorative retribuite.

L’orario lavorativo, per esempio, non viene fissato dalla normativa ma viene demandato alle parti sociali, le quali determinano gli orari per mezzo dei CCNL contratti collettivi di categoria e il lavoro minorile è permesso, seppur sotto la vigilanza della Direzione Territoriale del lavoro e previa autorizzazione di questa.

Sempre in considerazione della peculiarità dell’attività lavorativa, i lavoratori stranieri che operano nello spettacolo, come meglio disciplinato dalla circolare n. 34 del 13 dicembre 2006 (Circolare), non sottostanno ai limiti previsti dalle quote del Decreto flussi annuale: chiaramente, a fronte di questa agevolazione, sussiste l’obbligo, per il lavoratore straniero, di non cambiare il settore di attività e la qualifica di assunzione.

Va detto comunque che, pur non sottostando al Decreto Flussi, va comunque richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nello specifico alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, un nulla osta. Detto nulla osta sostituisce quello rilasciato dalla Questura, che dunque non andrà richiesto.

Dal punto di vista previdenziale dal 1 gennaio 2012 è l’INPS, e non più l’ENPALS come in precedenza, a erogare il servizio e pertanto è a questo istituto che si deve fare riferimento seppur tenendo conto della normativa particolare che regolamenta tale settore, particolarmente per quanto attiene ai lavoratori stranieri dello spettacolo e ai minori.

Diciamo infine che gli sportivi stranieri vengono parificati ai lavoratori stranieri che operano nello spettacolo: anche in questo caso, dunque, coloro che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, e che non siano italiani, possono entrare in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Decreto Flussi, con la differenza che in questo caso a rilasciare il nulla osta non è il Ministero del Lavoro ma il CONI.