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L’art. 1900 c.c. configura il caso dell’esonero dal risarcimento danni per l’assicuratore, stabilendo che L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.

Nella sentenza n. 9448 dell’11/05/15, la VI sez. civile della Corte di Cassazione, gli ermellini hanno esteso tale fattispecie anche nel caso in cui il responsabile di un sinistro sia sotto gli effetti dei fumi dell’alcool.

Nel caso di specie, il responsabile era uscito fuori strada, provocando delle lesioni gravissime. A seguito degli opportuni accertamenti effettuati dal pronto soccorso, il cui verbale è stato redatto dai vigili del fuoco e che quindi gode di fede privilegiata, il responsabile del sinistro aveva un tasso alcolemico che superava di oltre la metà il massimo stabilito per legge.

Gli ermellini hanno sancito, infatti che: “l’inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalla clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall’implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.S.), ma anche dal principio di cui all’art. 1900 cod. civ., secondo il quale l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario”.

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