Quali i limiti alla responsabilità dell’avvocato

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Quando un cliente affida una propria causa a un avvocato lo fa ritenendo che la causa debba essere vinta, ma naturalmente non sempre è così.

In quali casi è riscontrabile una responsabilità dell’avvocato?

Bisogna da subito precisare che il contratto che lega avvocato e cliente è definito come un contratto di clientela, e come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 326 del 14 febbraio del 1963, è un contratto di mandato professionale e pertanto l’avvocato è tenuto agli obblighi di informativa, all’obbligo di rendiconto e la responsabilità dell’avvocato deve essere valutata secondo la regola della diligenza ex art. 1176, secondo comma c.c.

Nel caso di prestazione che implichi la risoluzione di problematiche di notevole difficoltà, come evidenziato dalla Cassazione con sentenza n. 2230 del 2 agosto del 1973, può rientrare nel 2236 c.c., che stabilisce che il prestatore d’opera, in questo caso l’avvocato, non risponde se non per dolo o colpa grave.

La responsabilità dell’avvocato, inoltre, risulta esclusa nel caso in cui essa riguardi le cosiddette “attività discrezionali” (Cass. Civ. n. 1750/2010), tenendo presente che le scelte devono essere nell’interesse del cliente; in caso contrario, si integra l’ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del suo assistito (Cass. Civ. n. 17506/2010)

Un’ulteriore limite alla responsabilità dell’avvocato, anche nel caso di negligente svolgimento dell’attività professionale, riguarda l’onere della prova per il cliente stesso, il quale è tenuto a dimostrare, in termini probabilistici, che senza la negligenza sarebbe stato conseguito il risultato desiderato (Cass. Civ. n. 22376/2012). L’avvocato, però, è altresì tenuto a non accettare incarichi che non possa svolgere con l’adeguata competenza, come sancito dall’art. 14 del codice deontologico.

La prova per il cliente stesso, il quale è tenuto a dimostrare, in termini probabilistici, che senza la negligenza sarebbe stato conseguito il risultato desiderato (Cass. Civ. n. 22376/2012). L’avvocato, però, è altresì tenuto a non accettare incarichi che non possa svolgere con l’adeguata competenza, come sancito dall’art. 14 del codice deontologico.

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