No a sospensione feriale e contributo per la negoziazione assistita

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Entra nel vivo anche sotto il profilo operativo la negoziazione assistita introdotta con legge 10.11.2014, n. 162 e sotto questo aspetto sorgono i primi dubbi.

In tal senso è intervenuto il Ministero della Giustizia con la risposta al quesito n. 8501 del 4.12.2014. Nel documento datato 13 marzo 2015, infatti, si risponde a due domande.

-Nel primo quesito è stato chiesto di sapere se nell’ipotesi prevista dall’art. 6 della sopracitata legge relativo alla negoziazione assistita nelle materie di separazione e divorzio, sia dovuto il pagamento del contributo unificato “per analogia dell’onere finora richiesto per le cause dinanzi al tribunale”. Il Dipartimento per gli affari della giustizia risponde escludendo tale pagamento motivando come segue: “il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto”.

-Nel secondo quesito veniva chiesto se sia o meno applicabile la sospensione feriale dei termini anche alla negoziazione assistita. Anche in questo caso e con motivazioni analoghe al quesito precedente, il Dipartimento per gli affari della giustizia, esclude l’applicabilità della sospensione dei termini alla negoziazione, asserendo la natura non giurisdizionale dell’istituto in questione.

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