Licenziamento lavoratrice madre

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Licenziamento della lavoratrice mamma

Si tratta di fattispecie di licenziamento nullo di cui al primo comma dell’art. 18 statuto lavoratori riguarda il recesso intimato alla lavoratrice madre nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino, nonché quello causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia da parte della lavoratrice o del lavoratore, o intimato al lavoratore padre per la durata del congedo di paternità e sino al compimento di un anno del figlio o, infine, in caso di adozione o affidamento (dall’art. 54, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Il citato art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, infatti, sancisce che «il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo», poiché, ai sensi del precedente primo comma, «le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino».

Deroghe tassative al divieto della lavoratrice madre

Deroghe al divieto della lavoratrice madre — Il comma 3 dello stesso art. 54 riprende le ipotesi tassative, nelle quali non opera il divieto di licenziamento, già previste dalla legge n. 1204/1971, ovverosia i casi:

a. di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b. di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;

c. di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d. di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’art.4, legge io aprile 1991, n.125 (art. 4, comma 1,2 e 3, I. io aprile 1991, n.125), e successive modificazioni».

Colpa grave e inoperatività del divieto di licenziamento

Quanto all’inoperatività del divieto di licenziamento della lavoratrice madre per colpa grave, si segnala che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la colpa grave non può ritenersi integrata da una giusta causa o da un giustificato motivo soggettivo, ma richiede quella colpa specificamente prevista, connotata appunto dalla gravità, e proprio per questo diversa dalla colpa in senso lato che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere sanzionato con il licenziamento».

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso che l’assenza ingiustificata e immotivata della lavoratrice madre per oltre una settimana fosse una condizione che integrava la colpa grave ai fini del licenziamento (Cass. 29 settembre 2011, n. 19912).

Approfondimento : licenziamento colf e badanti – licenziamento e maternità

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