Diritto alla privacy in Condominio, telecamera

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Quando è illegittima l’installazione di una videocamera del condomino

Il condomino può esercitare il suo diritto alla installazione di una videocamera ai fini della sicurezza, per controllare l’entrata alla sua abitazione, installandola autonomamente dopo opportuna richiesta di autorizzazione da parte dell’assemblea ex art. 1122 ter c.c.

Tale diritto, però, appare facilmente violabile, poiché nel bilanciamento di interessi, i giudici di merito appaiono volti a tutelare maggiormente il diritto alla privacy degli altri condomini, piuttosto del diritto alla sicurezza del condomino installatore, come accaduto il 30/04/15 ad opera del Tribunale di Salerno.

I giudici di merito hanno accolto le doglianze della reclamante, in quanto haprodotto una relazione tecnica sulle funzionalità della telecamera, rilevabili dalla scheda tecnica dell’apparecchio (modello G-MD2812E2 IR), da cui risulta che l’obiettivo può essere orientato, oltre che in modo meccanico, anche in maniera software, disponendo essa di tre assi di orientamento lungo i quali tramite un programma integrato alla telecamera o tramite il videoregistratore digitale (DVR) l’obiettivo si muove, garantendo una visuale totale di 180° capace di coprire tutto lo spazio sottostante.

Non solo, l’apparecchio è dotato anche della funzione di autotracciamento, la quale consente di attivare la registrazione appena un soggetto entra nel campo di visione e di seguirlo automaticamente grazie alla mobilità propria di cui è dotata”.

Una telecamera di questo tipo, in conclusione, viola il diritto alla riservatezza degli altri condomini, ma la domanda che ci poniamo è “esistono videocamere che potenzialmente non violano la sicurezza ?

Tutte le videocamere possono essere spostate manualmente e modificare il campo di visuale.

Non ci rimane che vedere in futuro cosa decideranno i giudici di legittimità.

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