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Il contratto di apprendistato rappresenta una fattispecie contrattuale volta ad offrire al datore di lavoro delle migliori condizioni, in termini fiscali e retributivi, tali da renderlo una fattispecie molto vantaggiosa.

Non sempre il vantaggio è corrisposto dal lavoratore il quale, a fronte di mansioni gravose ma che non portano alcuna formazione o, a contrario, a fronte di mansioni particolarmente semplici e che non hanno lo scopo istruttivo, al termine del contratto non ha raggiunto lo scopo di questo contratto, ovvero quello di imparare una professione.

La Suprema Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su tale malcostume con la sentenza n. 14754 del 20/06/2014, nella quale ha ribadito la nullità dei contratti di apprendistato ove non sia rispettato l’onere formativo.

L’obbligo da parte del datore di lavoro di garantire all’apprendista l’addestramento finalizzato ad ottenere una qualifica professionale, infatti, rappresenta un elemento essenziale di tale contratto e, ove non sia rispettato, tale contratto risulterà nullo. Da ciò deriva che il contratto in essere si trasformi in un contratto di lavoro subordinato, con le conseguenze fiscali e retributive che ne derivano.

Ponendo una conseguenza simile si spera che il malcostume dei contratti di apprendistato fittizi possa cessare presto di esistere, assolvendo alla natura per il quale sono stati legiferati e impedendo ai datori di lavoro più arraffoni di utilizzarli per pagare meno tasse.