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Assicurazione RC Auto

Responsabilità Civile Autoveicoli

Questa sezione è dedicata alla RC Auto, polizza assicurativa obbligatoria in Italia allo scopo di risarcire eventuali danni cagionati a terzi o ai trasportati dalla circolazione del veicolo assicurato. La polizza r.c.a Vi tutela quando siete alla guida del veicolo, nella vita privata e per motivi professionali, e attraverso la formula tariffaria del BONUS MALUS, che prevede una scala di classi di merito, premia la Vostra degli automobilisti più disciplinati con la convenienza di pagare un premio inferiore man mano che si scende di classe.

L’unico a non essere risarcito dalla polizza RCA è il conducente del veicolo colpevole del sinistro, nel caso dovesse subire danni fisici. Per tutelarsi da tale eventualità consigliamo di stipulare una polizza infortuni se non compresa nelle garanzie della polizza auto. L’obbligatorietà della RC Auto decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) Le garanzia più diffuse per le polizza auto sono:

  • Responsabilità civile (obbligatoria): Vi protegge in caso di eventuali richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi durante la circolazione, inclusi quelli la cui responsabilità sia imputabile ai passeggeri del veicolo assicurato, entro i massimali pattuiti (consigliamo di scegliere un massimale non inferiore a 5.000.000 Euro);
  • Danni (accessoria): Prevede una difesa efficace contro molti eventi che possono danneggiare il tuo veicolo. Copre, ad esempio, i danni per incendio, furto, anche singole parti del veicolo, atti vandalici, eventi politici, rottura cristalli, eventi atmosferici, gancio e rischio statico;
  • Tutela legale (accessoria): Vi aiuta ad affrontare le spese per eventuali controversie legali o procedimenti penali legati all’uso del veicolo;
  • Assistenza in viaggio (accessoria): E’ un aiuto concreto in caso di imprevisto: ad esempio il soccorso stradale, l’auto sostitutiva 24 ore su 24, sia in Italia sia all’estero, il rimpatrio del veicolo e delle persone e l’assistenza di un interprete;
  • Infortuni del conducente (accessoria): La garanzia prevede una copertura per infortuni di diversa entità, subiti dal conducente durante la circolazione a seguito di incidente, con indennizzi anche per la copertura in caso di morte e di invalidità permanente.

E’ importante sapere che alcune garanzie prevedono franchigie e scoperti in caso di sinistro e limitazioni ed esclusioni della prestazione, per maggiori informazioni visita la sezione apposita o consulta la relative voci nel glossario.

Consigli utili

Ecco alcune semplici regole da osservare al momento della sottoscrizione di una polizza RC auto:

  • controllate sotto la voce “esclusioni e rivalse“, se la compagnia di assicurazione online rinuncia al diritto di rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza o con la patente scaduta o in caso di guida di persona minore di 18 anni (certe compagnie prevedono delle clausole d’esclusione);
  • prima di sottoscrivere il contratto, verificate la correttezza dei dati contenuti nella polizza con quelli riportati sul libretto di circolazione e il codice fiscale;
  • trasmettete sempre una copia del libretto di circolazione alla compagnia assicuratrice; controllate che non siano state aggiunte garanzie non richieste (ad esempio tutela legale, tutela del conducente ecc.);
  • scegliete sempre il frazionamento annuale invece di quello semestrale, in quanto Vi permetterà di risparmiare.

La franchigia è senz’altro consigliabile nel momento in cui Vi permette di ridurre il premio assicurativo.

RC Auto Temporanea

assicurazioni
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La polizza RC Auto temporanea, è una formula innovativa di assicurazione che copre pienamente gli eventuali i danni provocati a terzi dalla guida di un veicolo, esclusivamente per alcuni periodi di tempo stabiliti. Molto utile per le persone che utilizzano l’automobile solamente in determinati giorni della settimana oppure per chi ha l’esigenza di una copertura per un limitato periodo di tempo (es la cd. polizza 5 giorni). E’ una formula assicurativa vantaggiosa in quanto permette di pagare il premio in base all’effettivo utilizzo.

Nel caso in cui il sinistro avvenga al di fuori del periodo di copertura stabilito, la compagnia di assicurazione ha diritto di rivalsa sull’assicurato per le richieste di risarcimento danni, a meno che non si riesca a dimostrare che:

  • L’auto è stata rubata;
  • L’auto era in sosta a motore spento;
  • L’auto è stata utilizzata per stato di necessità;
  • L’auto era guidata da personale addetto alla riparazione;
  • La disponibilità dell’auto è stata persa a causa di un fatto doloso penalmente rilevante ad opera di terzi.

Le clausole e diverse tipologie di polizza temporanea variano molto da una compagnia di assicurazione all’altra. Consigliamo quindi di consultare tra le offerte proposte dal mercato assicurativo quella più adatta alle vostre esigenze.

Assicurazione Auto d’Epoca

Auto storiche

Per tutti coloro che hanno la fortuna di possedere un’auto d’epoca, ricordiamo che esistono particolari agevolazioni sulle polizze assicurative.

Ma come fare a sapere se il nostro veicolo rientra nella categoria delle auto storiche ed abbiamo quindi diritto alla polizza di assicurazione agevolata ?

Innanzitutto occorre verificare che l’auto abbia almeno 20 anni, ossia che la data di costruzione o produzione risalga ad almeno 20 anni fa.

assicurazione
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Inoltre è necessario che l’auto sia iscritta al registro delle auto storiche (ASI), che avrà il compito di valutare che l’auto abbia i requisiti per entrare nella categoria auto storiche, che sia funzionante e che non possa causare rischi al guidatore e a terzi. L’iscrizione all’ASI costa circa 40 euro.
Per alcune compagnie di assicurazione è sufficiente che l’auto sia iscritta ad un qualunque club di auto storiche e non necessariamente all’ASI.

I vantaggi delle polizze assicurative per auto storiche variano da compagnia a compagnia, in linea generale si può dire che quasi tutte applicano:

  • una classe di merito fissa, svincolata dal sistema del BONUS MALUS;
  • la guida libera, che consente a chiunque di guidare l’auto, senza il vicolo di indicare un numero limitati di conducenti abituali.

Ricordiamo inoltre che le auto d’epoca sono escluse dal pagamento del bollo ma pagano solamente la tassa di circolazione.

Vi consigliamo comunque di richiedere più preventivi possibile da tutte le compagnie che offrono polizze specifiche per auto storiche, in modo da trovare quella più adatta alle vostre esigenze e più indicata per la vostra auto.

Esclusione e Rivalsa

Nel confronto tra più polizze assicurative vi consigliamo di prestare particolare attenzione a:

– massimali;
– franchigie;
– inclusioni ed esclusioni nelle normative di eventuali garanzie opzionali

Un’analisi attenta di queste clausole può aiutarvi a capire se una polizza è effettivamente più conveniente di un’altra. Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni stabilite nel contratto che escludono oppure limitano la copertura del rischio in caso di sinistro. In altri termini, sono tutti i casi in cui le garanzie assicurate dalla polizza non sono valide.

Nel caso della rivalsa, la compagnia di assicurazione è comunque tenuta a risarcire eventuali danni a terzi ma ha il diritto di potersi rivalere sul contraente chiedendo il rimborso totale o parziale della somma liquidata. Le più comuni cause di esclusione della polizza RC Auto riguardano in genere eventi che violano la legge. Ecco alcuni esempi:

auto non conforme al libretto di circolazione (es. pneumatici non omologati, motori modificati non conformi alla legge o non revisionati, numero di passeggeri superiore a quello previsto sul libretto ecc…);
– condizioni psico-fisiche del conducente del veicolo (ad es. guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti);
– conducente alla guida con patente scaduta o sospesa.

Alcune tipologie di polizze auto, inoltre, prevedono la copertura del danno solamente nel caso in cui alla guida ci sia la persona o le persone espressamente indicate nel contratto di assicurazione. In questo caso la compagnia di assicurazione deve risarcire l’eventuale danno ma ha diritto di rivalsa sul contraente.

Ci sono polizze, invece, che prevedono la possibilità di limitare il diritto di rivalsa a una somma massima prestabilita. Per questi motivi, Vi consigliamo di leggere con la massima attenzione le condizioni contrattuali, anche quelle indicate nella nota informativa, al fine di evitare spiacevoli sorprese.

Ci sono dei casi, infine, in cui è la legislazione a stabilire l’esclusione della garanzia, come ad esempio nel caso del mancato pagamento del premio. Qui, l’eventuale danno cagionato a terzi, sarà rimborsato con il Fondo di garanzia vittime della strada, delegato ad una Compagnia operante sul territorio che avrà poi diritto di rivalsa nei confronti del colpevole del sinistro.

Guida in Stato di Ebbrezza

NUOVI INASPRIMENTI PER CHI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOOL

La legge n. 94/2009 denominata “pacchetto sicurezza” entrata in vigore l’8-8-2009 ha modificato il Codice della strada (CdS) rendendo più severe le sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza.

Ecco le principali novità:

  • aumento da 1/3 alla metà dell’ammenda per chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,50 grammi per litro, se il reato è stato commesso tra le 22:00 e le 7:00
  • raddoppio della sospensione per chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro se il veicolo appartiene a persona diversa da chi ha commesso il reato

COME SI ACCERTA LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

L’accertamento è effettuato dagli organi di Polizia attraverso l’ETILOMETRO, strumento in grado di rilevare la concentrazione di alcool mediante l’aria alveolare espirata, in 2 diverse determinazioni concordanti effettuate ad almeno 5 minuti di distanza l’una dall’altra.

Occorre altresì che i risultati delle misurazioni siano stampati su carta.

Nel caso in cui il conducente sia coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche, l’accertamento verrà effettuato dalla struttura sanitaria interessata che ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia la relativa certificazione.

COSA SUCCEDE AL VEICOLO

Il conducente è considerato in stato di ebbrezza qualora dal test alcolemico risulti un valore superiore a 0,50 gr/l. Se il tasso alcolemico supera l’1,50 gr/l e il veicolo è di proprietà del conducente l’auto è sottoposta a sequestro. Se è inferiore invece, il veicolo può essere condotto da persona idonea alla guida. Qualora non sia disponibile nessuna persona il veicolo verrà trasportato da carroattrezzi fino al luogo indicato dal conducente o, in alternativa, in autorimessa pubblica, il tutto a carico del trasgressore.

CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA NON PROPRIETARIO DELL’AUTO

Nel caso di conducente alla guida di auto di cui non è proprietario con tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l l’automobile non è sottoposta a sequestro ma la durata della sospensione è raddoppiata.

CHI SI PUO’ RIFIUTARE DI SOTTOPORSI AL TEST ALCOLEMICO?

Per chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del test alcolemico, è prevista la sanzione applicata a chi guida con tasso superiore a 1,50 gr/l (sospensione doppia e sequestro del mezzo qualora non sia proprietario).

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E INCIDENTI STRADALI

Nel caso di incidenti stradali provocati da conducenti sotto l’effetto di alcol le pene sono raddoppiate. E’ inoltre previsto il fermo amministrativo dell’auto per 90 giorni se il conducente è anche proprietario dell’auto. Se poi il tasso è superiore a 1,50 il fermo amministrativo è sempre disposto.

Premio Assicurativo

Vediamo cos’è il premio assicurativo e quali sono le leggi che ci permettono di evitare eccessivi rialzi. L’assicurazione è un contratto tra due privati, assicurato ed assicuratore che garantisce la tutela, dal punto di vista economico della parte assicurata in caso di danni a persone o cose, a seguito di un incidente.

Il contratto, chiamato polizza assicurativa, in caso di incidente causato dal conducente del veicolo assicurato, copre il costo per risarcire i danni causati.

Per godere di questo tipo di tutela di una copertura assicurativa, il contraente deve pagare un importo relativo alla copertura per un periodo prestabilito, il premio assicurativo, alla compagnia con cui indende stipulare il contratto di assicurazione. Il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito all’ atto di sottoscrizione della polizza oppure secondo un piano rateale, ad esempio è uso comune rateizzare il premio dell’assicurazione auto per periodi di 6 mesi.

L’ammontare del premio assicurativo varia in base ad alcuni fattori, che possono aumentare le probabilità di evento e in base alla cifra che la compagnia assicurativa dovrebbe pagare se l’ evento dovesse manifestarsi. Un esempio, per quanto riguarda l’assicurazione auto tali fattori sono legati principalmente al sesso ed età dell’assicurato comune di residenza, professione, potenza del veicolo, precedenti eventi (classe bonus malus).

Proprio a proposito delle assicurazioni su base bonus/malus tipiche delle polizze auto e moto, le compagnie utilizzano dei gruppi, definiti classi di merito, sulla base di alcune variabili che incidono sulle probabilità che si causino incidenti. Nonostante queste suddivisioni in classi e le valutazioni sulla residenza dell’assicurato, le tariffe del premio assicurativo hanno forti variazioni a seconda della compagnia, a volte a favore a volte contro lo stesso profilo del potenziale assicurato.

Le variazioni citate sono state la conseguenza della liberalizzazione del mercato assicurativo, è quindi opportuno prima di stipulare un qualsiasi contratto di assicurazione, confrontare tutte le offerte disponibili delle diverse compagnie o agenzie. Solo confrontando le diverse proposte è possibile fare la scelta più idonea alle proprie esigenze, che permette di ottenere le condizioni migliori e risparmiare sul premio assicurativo.

Per garantire la trasparenza nel settore assicurativo ci viene incontro la legge n. 57/2001, che a tutela del consumatore, prevede l’obbligo alle compagnie di assicurazione di rendere visibili le tariffe dei premi assicurativi annuali dei diversi profili, le condizioni applicate alle polizze e l’obbligo di elencare a contratto eventuali clausole in modo chiaro ed evidente oltre alla comunicazione anticipata di eventuali aumenti del premio assicurativo. Nel caso in cui ci accorgiamo che tale normativa non è stata rispettata, possiamo pretendere il pagamento del premio assicurativo alla stessa cifra dell’anno precedente.

Tale legge permette inoltre la facoltà di avvisare la compagnia del recesso della polizza anche a mezzo fax, fino a 30 giorni prima della sua data di scadenza, per premi non rincarati oltre il tasso di inflazione legale annuo, oltre il quale possiamo inviare il recesso fino all’ultimo giorno di validità del contratto assicurativo, il diritto dell’assicurato che ha causato incidenti, di conoscere l’importo esatto del danno rimborsato dall’assicurazione per coprire il danno, il diritto dell’assicurato di ricevere l’attestato di rischio almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza.

Disdetta Contratto Assicurazione

Sono molti i motivi per cui ci si può trovare nella condizione di voler disdire il proprio contratto di assicurazione, ma il principale, comune e diffuso è sicuramente il forte risparmio sul premio.

Soprattutto negli ultimi anni, con l’avvento delle assicurazioni ondine e telefoniche sono aumentate le possibilità di poter ottenere un preventivo più conveniente. Allora risulta molto importante conoscere i termini e le modalità per poter inoltrare la disdetta alla compagnia di assicurazione .

Il recente contributo legislativo (art 5 legge 2 aprile 2007, n.40, conversione del decreto-legge 31 gennai 2007, n. 7) ha regolamentato a favore degli assicurati la normativa in materia di disdetta della polizza assicurativa.

Bisogna innanzitutto distinguere il tipo di contratto:

– contratti con rinnovo tacito
– contratti con scadenza annuale
– contratti poliennale

I contratti con tacito rinnovo sono prevalentemente quelli offerti dalle compagnie di assicurazione con rete di vendita tradizionale per le polizze rc auto. Per questo tipo di polizze è sufficiente far pervenire alla compagnia di assicurazione la disdetta almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

Esistono tuttavia 3 eccezioni che danno la possibilità di dare la disdetta lo stesso giorno di scadenza.
Sono:

– se la compagnia di assicurazione non ha inviato almeno 30 giorni prima della scadenza, l’attestato di rischio e la lettera contenente la comunicazione del premio;
– se nelle condizioni contrattuali è prevista, come modalità di comunicazione dell’adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia;
– se il nuovo premio ha subito un aumento superiore al tasso programmato di inflazione (pari al 1,5% per l’anno 2009).

Errore: Modulo di contatto non trovato.

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