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Unioni civili e convivenze di fatto

Dopo decenni di discussioni e proposte di Legge, è stata approvata infine una Legge sulle Unioni Civili la quale non solo introduce nell’ordinamento giuridico italiano una regolamentazione dei diritti e doveri per le coppie omosessuali, ma stabilisce anche una regolamentazione delle convivenze di fatto, siano queste eterosessuali che omosessuali.

Per le coppie gay, la Legge sulle Unioni Civili introduce l’istituto dell’Unione Civile, che è poi quello che da la nome a tutta la legge : si tratta di un contratto che si contrae alla presenza di due testimoni e di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, in modo analogo a quanto avviene per il matrimonio.

In questo caso, però, la normativa non prevede si compiano riti particolari, simili a quelli matrimoniali, per cui l’atto di Unione Civile si risolverà nella semplice firma dei documenti alla presenza di Ufficiale di Stato Civile e dei testimoni. In modo analogo all’atto di matrimonio, anche quello di Unione Civile, si registra nell’archivio dello Stato Civile.

Cognome del partner, fedeltà non prevista, obbligo di coabitazione e mutua assistenza

Altro elemento mutuato dal matrimonio, anche se ultimamente è caduto in parte in disuso, è la possibilità per una delle due parti di assumere il cognome del partner, che, a piacimento, potrà essere anteposto o post-posto al proprio.

Come nel matrimonio, le parti che contraggono Unione Civile sono tenute alla coabitazione e alla mutua assistenza morale e materiale. Quanto non è previsto per le Unioni Civile e che, assieme alla mancate regolamentazione delle adozioni costituisce la maggiore differenza con il matrimonio, è l’obbligo di fedeltà.

Dall’obbligo di coabitazione discende il fatto che entrambi le parti fissino un indirizzo di residenza comune e, fatto questo, che si adoperino per mettere in atto tale determinazione, anche in modo autonomo.

Dall’obbligo di muta assistenza materiale e morale reciproca, invece, discende l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni, secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuno dei due contraenti unione civile.

Regime patrimoniale

Anche dal punto di vista patrimoniale le unioni civili ricalcano il matrimonio, prevedendo che il regime patrimoniale standard sia quello della comunione dei beni, con possibilità, per i contraenti, di optare per la separazione dei beni.

Infine, per quanto riguarda i diritti successori, non ci sono differenze interessanti con il regime del matrimonio: la nuova Legge sulle Unioni Civili, infatti, permette al contraente superstite di ricevere la pensione di reversibilità del partner defunto, di ereditare con gli stessi diritti del coniuge superstite nel matrimonio e di incassare il TFR maturato.

In tal senso, possiamo dire, chi viene maggiormente colpito, in senso negativo, da questa Legge sono eventuali figli di uno dei due contraenti della Unione Civile che ora si trovano a dover dividere l’eredità con il partner del proprio genitore defunto.

Scioglimento, legge sul divorzio e diritti successori

Molto più snella, invece, la procedura di scioglimento della Unione Civile, per la quale si fa comunque riferimento alla Legge sul Divorzio, ma senza che si debba passare per il periodo di separazione personale. In pochi mesi, quindi, sarà possibile sciogliere una Unione Civile.

dimissioniLa Legge sulle Unioni Civili non consente – ma neppure vieta – di adottare figli, neppure quelli del partner, ai stipulanti Unione Civile. Non vietandolo, come dice la stessa normativa, “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”.

Questa frase, di per sé ridondante visto che in mancanza di divieti è ovvio che sia concesso quanto previsto dalle norme vigenti in materia di adozioni, potrebbe consentire ai Tribunali di introdurre nell’ordinamento giuridico la stepchild adoption, valutando caso per caso, come sta accadendo in questo ultimo periodo in vari tribunali italiani.

Come dicevamo, la Legge sulle Unioni Civili, pur prendendo nome dalle norme che regolamentano le coppie gay, regolarizza anche le convivenze di fatto, le quali possono essere stipulate sia da coppie eterosessuali che omosessuali.

In questo caso, per contrarre una Convivenza di Fatto non è richiesta la espressione della volontà di fronte a due testimoni e all’Ufficiale di Stato Civile in quanto la convivenza di instaura per la semplice coabitazione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Diritto agli alimenti e diritto alla casa nelle convivenze

L’instaurarsi di una Convivenza di Fatto comporta, per i conviventi, alcuni doveri e anche alcuni diritti. Tra i doveri, il più importante è il diritto agli alimenti, al cessare della convivenza e in quantità proporzionale alla durata della convivenza, come stabilità caso per caso il giudice.

Tra i diritti personali, invece, annoveriamo il diritto alla casa di comune abitazione nel caso che muoia il convivente che era titolare del contratto di affitto. In questo caso, infatti, il convivente sopravvissuto subentrerà nel contratto di locazione mentre, se il convivente deceduto era il proprietario di casa, potrà rimanere nella casa per un periodo variabile da due a cinque anni, anche qui in base alla durata della convivenza.

Molto importanti anche il diritto ad assistere il convivente in carcere o in ospedale così come quello di poter nominare il convivente come proprio rappresentate nel caso di decisione sulla donazione degli organi, qualora non si possedesse la capacità di intendere o volere e, in genere, per tutte le decisioni in materia di salute. Nel capitolo dei nuovi diritti, si deve annoverare, anche, la parificazione della convivenza di fatto al matrimonio per l’inserimento nelle graduatorie delle case popolari.

Accordi patrimoniali e contratti di convivenza

Infine, per quanto riguarda il regime patrimoniale delle convivenze di fatto, la nuova Legge sulle Unioni Civili permette ai conviventi di autodeterminarsi a piacimento, per mezzo di un contratto di convivenza di fatto, da redigere con l’assistenza di un notaio e/o avvocato, i quali non solo certificheranno la sottoscrizione autentica ma garantiranno anche che lo stesso non è contrario all’ordinamento giuridico italiano. Tale contratto, inoltre, verrà pubblicato all’anagrafe del comune di residenza, divenendo così opponibile ai terzi.

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